La Camera di Consiglio della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 513/2022 pronunciata stamane, ha chiuso definitivamente il giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore regionale, nei confronti di Renato Accorinti, Pietro Navarra e Dario Latella.
La Procura della Corte dei Conti li aveva citati in giudizio, accusandoli di “cattiva gestione e danno erariale” e aveva chiesto per loro la condanna al pagamento di 100.000,00 euro -in quote differenti- da attribuire a titolo di risarcimento all’Università degli Studi di Messina, al Comune di Messina e alla Città Metropolitana della stessa città. Le ragioni di tale accusa e le motivazioni che hanno condotto la Camera di Consiglio ad esprimere un giudizio di assoluzione definitiva nei confronti dei tre chiamati in causa, sono chiariti in una nota pervenutaci dallo stesso Renato Accorinti che, come giunta, di seguito pubblichiamo.
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“Su input del Rettore Cuzzocrea la Procura della Corte dei Conti aveva formulato nel settembre dello scorso anno un’accusa di malagestio e danno erariale a carico di Renato Accorinti, Pietro Navarra, Dario Latella e i componenti del comitato per il controllo analogo, chiedendone la condanna a risarcire 100.000 euro per aver causato la dissipazione del capitale sociale della società partecipata INNOVA BIC SrL.
Secondo l’accusa Accorinti avrebbe tenuto un comportamento acquiescente rispetto a una gestione aziendale non in linea con i vincoli imposti dalla legge per le società “in house providing”, mantenendo in vita un’azienda decotta e priva di interesse pubblico. L’assenza di interesse pubblico sarebbe stata provata dalla mancanza di affidamenti che giustificassero la permanenza del Comune nella compagine aziendale. Stamattina la Corte dei Conti, entrando nel merito della vicenda, ha chiarito che non risultava alcuna “colpa grave” (men che meno alcun dolo) nella gestione dell’azienda, assolvendo con formula piena tutti gli accusati.
Accorinti aveva dimostrato che, all’opposto delle tesi accusatorie, il suo comportamento da Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Messina era stato tutt’altro che inerte, visto che, anzi, proprio da Sindaco, si era adoperato per reperire le risorse finanziarie da destinare al contratto di servizio e, nel frattempo, aveva proceduto ad affidare, secondo procedure di legge, vari incarichi all’azienda, dimostrando con gli atti l’interesse pubblico (definito dalle delibere del Consiglio Comunale) del mantenimento della società, la cui utilità era evidente dato il corretto espletamento degli incarichi affidati. L’ultimo incarico, coerentemente con il contratto di servizio nel frattempo stipulato e in applicazione del “Masterplan”, affidava per nove anni alla società la gestione del “Centro per l’imprenditorialità giovanile e femminile” attivato nel maggio 2018. La stipula del contratto di servizio già approvato dall’Università avrebbe consentito alla società il recupero della condizione di equilibrio finanziario e la fuoriuscita dalla condizione di liquidazione, con la progressiva ricostituzione del capitale sociale.
Invece, appena pochi mesi dopo, prima l’Università rifiutava di sottoscrivere il contratto di servizio, poi l’amministrazione comunale revocava il contratto di servizio (e chiudeva) del “Centro per l’Imprenditorialità”, determinando di fatto un’irreparabile condizione di insolvenza dell’impresa e, dunque, il suo fallimento.
La sentenza di stamattina, se da un lato scagiona Accorinti, Latella e Navarra da ogni addebito, lascia aperta una domanda: se c’è una responsabilità del fallimento di Innova Bic a chi va ascritta? È legittimo rifiutare la sottoscrizione di un atto deliberato o rescindere unilateralmente un contratto attivo?
MESSINA, 08 giugno 2022 “