di Daniela Giuffrida
Termini non rispettati, misure non effettuate, utilizzo di dati forniti dagli americani su piano previsionale di un tecnico di “parte interessata” al giudizio, nessun tipo di valutazione chiara e neutrale, sulle conseguenze dell’impatto delle elettro-emanazioni sulla salute della popolazione, controdeduzioni dei Tecnici di parte non allegate alla relazione presentata dai Verificatori al presidente
del CGA, impedita così, di fatto, un’ acquisizione di dati e di atti che potrebbero essere necessari e oggetto di discussione e confronto, in una prossima fase del giudizio. Unica certezza: aver ritenuto rischioso, per la popolazione, rilevare misure con gli apparati accesi e al minimo della loro potenza.
Tutte gravi carenze formali che siamo certi verranno prese in considerazione dai giudici del CGA, così come siamo certi verranno prese nella giusta considerazione anche le conclusioni sommarie e prive di dati “attendibili”, alle quali i Verificatori sono giunti.
Queste loro conclusioni si basano su una “attendibilità supposta” delle fonti statunitensi, pertanto esse potranno variare se le modalità reali di funzionamento saranno diverse da quelle dichiarate dagli USA; accertato che gli apparecchi elettromedicali non sono compatibili con le frequenze del Muos (non tollerano oltre i 3 v/m) e che non vi sono conoscenze sull’impatto delle REM sulle specie animali e vegetali che vivono intorno e all’interno della sughereta; un breve accenno è stato fatto alle eventuali interferenze sui voli aerei che non corrono alcun rischio: ad avere problemi potrebbero essere soltanto gli aerei più vecchi, quelli non forniti di certificazione attestante la loro difesa dalle onde elettromagnetiche.
Chissà come si ovvierà a questi due inconvenienti, modificando le apparecchiature di volo di un numero imprecisato di “vecchi” aeromobili e per le attrezzature elettromedicali?
Nel frattempo, in concomitanza con il deposito della relazione finale dei Verificatori, anche una MEMORIA indirizzata al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, è stata depositata ieri mattina dai legali del Comitato Regionale Siciliano di Legambiente.
Un documento unico, controfirmato anche dal Movimento No Muos Sicilia, dal W.W.F. Italia, da un gruppo di singoli cittadini e attivisti del Coordinamento Regionale dei Comitati No Muos e da alcuni Comuni (Modica e Gela), tutti insieme, contro il Ministero della Difesa e gli altri enti istituzionali coinvolti nella questione MUOS di Niscemi.
I legali dei No Muos, hanno preso atto di quanto affermato dalla presidente del collegio di verificazione Maria G. Sarto in una sua nota, inviata lo scorso 12 gennaio, al presidente del CGARS.
Nel documento, i firmatari, esprimono serie perplessità sulle modalità di “Verifica” messe in atto dal collegio dei Verificatori e denunciano circostanze quanto meno anomale. In sostanza, ciò che i legali sostengono è che la rinnovazione della verificazione disposta dalC.G.A. – per il modo in cui (non) è stata effettuata – non fornisce risposte conclusive e convincenti alla stregua del principio di precauzione; in verità detta verificazione si fonda sulla sola analisi di dati documentali e non su dati risultanti da 6 misurazioni condotte effettivamente sui luoghi mediante accensione simultanea a Niscemi dell’impianto MUOS e del sistema NRTF, HF e LF.
Di seguito il testo completo della MEMORIA che i legali di Legambiente hanno depositato in giudizio. Un documento unico, controfirmato anche dal Movimento No Muos Sicilia, dal W.W.F. Italia, da un gruppo di singoli cittadini e attivisti del Coordinamento Regionale dei Comitati No Muos e da alcuni Comuni (Modica e Gela), tutti insieme, contro 1. MINISTERO DELLA DIFESA; 2. ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA; 3. DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE DELL’ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA; 4. ARPA SICILIA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente; 5. DIPARTIMENTO AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI; 6. ASSESSORATO RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI; 7. PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA; ognuno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.
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L’associazione LEGAMBIENTE CRS odierna deducente, nel prendere atto del contenuto della comunicazione di cui alla nota datata 12.01.2016 diretta al Signor Presidente di codesto C.G.A., a firma della Prof.ssa Maria Sabrina Sarto – quale Presidente del Collegio di Verificazione dell’impianto MUOS di Niscemi, designato da codesto on.le C.G.A. con sentenza non definitiva n. 581/2015 dei 8 luglio/3 settembre 2015 – ritiene doveroso rassegnare alcune considerazioni in via 3 del tutto preliminare e prodromica rispetto agli esiti della relazione finale di verificazione (che sarà depositata il prossimo 26 gennaio), con specifico riferimento alle seguenti circostanze:
a. non è stata espletata la verificazione programmata sui luoghi per i giorni 13 e 14 gennaio 2016, con la quale il Collegio di verificazione avrebbe dovuto procedere alle misurazioni dei campi elettromagnetici irradiati contemporaneamente ed alla massima potenza dai sistemi impianti MUOS, NTRF ed LF nelle condizioni di effettivo funzionamento;
b. in data 12 gennaio 2016 l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America ha trasmesso al Collegio di Verificazione “documentazione tecnica contenente le caratteristiche radioelettriche dell’impianto” (v. nota 12.01.2016);
c. sempre in data 12 gennaio 2016 l’ARPA Sicilia ha comunicato che alcune delle strumentazioni necessarie per le misurazioni del campo elettromagnetico sono state in questo momento “…inviate per taratura alla ditta” e che, essendo i tempi di detta taratura di circa 15 giorni, ciò “…rende impossibile la programmazione di una nuova data per lo svolgimento delle misure entro il termine previsto per la conclusione della verificazione”;
d. il Presidente del Collegio di Verificazione ha conclusivamente comunicato che “…completerà nei tempi previsti la stesura della 4 relazione di verificazione, unicamente sulla base dei dati attualmente disponibili” (v. ultimo capoverso nota 12.01.2016).
Le circostanze sopramenzionate, considerate sia specificamente sia nel loro complesso (ma soprattutto nella sequenza temporale con la quale si sono manifestate), conducono a ritenere che:
1. la verificazione disposta da codesto C.G.A. sostanzialmente non verrà eseguita, poiché la relazione finale verrà redatta non sulla base di accertamenti e misurazioni in loco, comunque indispensabili per una risposta ai quesiti posti al Collegio di Verificazione;
2. la verificazione disposta da codesto on.le C.G.A. – date le modalità con le quali è stata effettuata – non è sostanzialmente suscettibile di colmare il “difetto di istruttoria” (cfr. pag. 55, capo 38 della sentenza n. 581/2015 cit.) che vizia gli originari provvedimenti autorizzatori rilasciati dalla Regione siciliana. Tale difetto costituisce senz’altro il punto cruciale e critico dell’odierna materia del contendere, è stato dedotto ab origine dal Comune di Niscemi con il ricorso del 2011 e con particolare riguardo al rischio per la salute umana delle popolazioni insediate nel territorio limitrofo all’impianto MUOS – rischio che diviene incalcolabile ed esponenziale ove si consideri il cumulo delle emissioni provenienti dalle varie fonti esistenti sui luoghi – è stato già portato alla luce a mezzo degli accertamenti tecnici e della verificazione eseguita in prime cure dal Prof. Marcello D’Amore;
3. i verificatori sembra non abbiano dato seguito al “criterio metodologico” indicato correttamente da codesto C.G.A., nel senso che essa verificazione avrebbe dovuto condurre ad una valutazione tecnica e scientifica di non pericolosità sulla base della migliore scienza del momento, in conformità al superiore PRINCIPIO DI PRECAUZIONE: basti all’uopo solo considerare che il Collegio di Verificazione non ha eseguito accertamenti in loco ed anzi ha utilizzato dati forniti dall’Ambasciata degli Stati Uniti d’America la quale opera a sua volta in stretta collaborazione con il Ministero della Difesa (SIC!);
4. pertanto la verificazione condotta in questa sede non soddisfa a tutte quelle condizioni che devono oggettivamente sussistere per escludere (a contrario sensu) il ricorso nella specie all’applicazione del principio di precauzione (v. pag. 40 e segg. sentenza non definitiva); l’analisi meramente documentale dei dati condotta dal Collegio di verificazione senza alcuna verifica e misurazione delle emissioni ad impianto funzionante non può ritenersi concludente, precisa e concordante!
Nella buona sostanza ciò che vuole sostenersi è che la rinnovazione della verificazione disposta da codesto C.G.A. – per il modo in cui (non) è stata effettuata – non fornisce risposte conclusive e convincenti alla stregua del principio di precauzione; in verità detta verificazione si fonda (testualmente come risulta dalla nota 12.01.2016) sulla sola analisi di dati documentali e non su dati risultanti da misurazioni condotte effettivamente sui luoghi mediante accensione simultanea a Niscemi dell’impianto MUOS e del sistema NRTF, HF e LF.
Sotto questo profilo non v’è chi non veda come i verificatori abbiano sostanzialmente abdicato alla loro posizione di “terzietà” e di “fedeltà” rispetto all’incarico ricevuto, non foss’altro perchè l’indagine istruttoria condotta in questa sede dal Collegio di Verificazione non fornisce una risposta certa, definitiva e convincente né al primo quesito, quello cioè di accertare
“L’EFFETTIVA CONSISTENZA E GLI EFFETTI ANCHE SULLA SALUTE UMANA DELLE EMISSIONI GENERATE DALL’IMPIANTO MUOS, QUANDO FUNZIONANTE, CONSIDERATO SIA ISOLATAMENTE SIA IN CUMULO CON GLI IMPIANTI DI RADIOTRASMISSIONE GIA’ ESISTENTI E RICADENTI AL’INTERNO DEL TERRITORIO SICILIANO POTENZIALMENTE SUSCETTIBILE DI ESSERE INVESTITO DAL SUDDETTO IMPIANTO”, nè tampoco al secondo quesito cioè quello di accertare “SE TALI EMISSIONI (VALE DIRE QUELLE CONCRETAMENTE MISURATE AD IMPIANTO FUNZIONANTE! NDR) FOSSERO CONFORMI O MENO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DALLE ESPOSIZIONI ELETTROMAGNETICHE, DI TUTELA AMBIENTALE DELLE AREE SIC E DI PREVENZIONE ANTISISMICA”.
Le considerazioni che precedono inducono ad insistere sulle domande già formulate in relazione allo svolgimento dell’istruttoria disposta con la sentenza parziale del 3 settembre 2015. Preliminarmente sulla domanda di sospensione del processo d’appello in attesa della definizione del giudizio di revocazione, avente ad oggetto la medesima sentenza parziale del 3 settembre 2015.
Tale sospensione appare necessaria in considerazione della particolare natura della sentenza parziale la cui natura interlocutoria si pone unicamente in relazione al primo dei cinque processi riuniti avendo natura di sentenza definitiva rispetto agli altri quattro. Tuttavia i giudizi definiti sono quelli su cui è fondata la decisione di primo grado che, in caso di accoglimento del giudizio di revocazione verrebbe ad essere integralmente confermata.
Ciò renderebbe non necessario l’ulteriore corso del giudizio e, in particolare, la disposta verificazione. Non osterebbero, peraltro, esigenze di celerità del giudizio posto che la recente sentenza della Cassazione che ha rigettato il ricorso dell’Avvocatura dello Stato avverso la decisione del Tribunale del Riesame di Catania, confermando il sequestro penale disposto sull’impianto dal GIP di Caltagirone, sancisce comunque l’inutilizzabilità dell’impianto fintanto che perduri la misura cautelare facendo venire meno anche i motivi di urgente definizione del procedimento pendente innanzi a questo Consiglio di Giustizia Amministrativa avanzati dalla difesa erariale.
In via subordinata, anche in ipotesi nella quale il processo d’appello non venisse sospeso si chiede la revoca della disposta verificazione. Al riguardo è evidente che il Collegio ha a disposizione tutti gli elementi per decidere sull’illegittimità delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione dell’istallazione sia sotto il profilo della violazione delle norme urbanistiche e di protezione ambientale sia sotto il profilo del principio del giusto procedimento. Al r
iguardo rileva che sin dal 2009 Muos ricade interno della zona A ( in zona B sino al 30.12.2009) della Riserva naturale “Sughereta di Niscemi” istituita con D.A. 25 luglio 1997 ( pubblicato in S.O. n. 1 a GURS n. 3 del 16 gennaio 1998) ed affidata in gestione all’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana;
Tale circostanza rende l’istallazione del tutto incompatibile con il regolamento della riserva che in zona di massima protezione non consente la realizzazione di nuove costruzioni se non piccoli vani tecnici finalizzati all’attività agricola.
Tale rilievo è stato formulato come motivo di ricorso in primo grado e richiamato come motivo di appello incidentale nel presente procedimento e merita accoglimento rendendo non necessario l’ulteriore corso dell’istruttoria essendo assorbente rispetto a qualsiasi altra problematica.
Al riguardo occorre segnalare che la modifica della perimetrazione della Riserva Naturale Orientata avvenuta in data anteriore al rilascio delle autorizzazioni rendeva inefficace il parere rilasciato in precedenza dall’Ente Gestore della Riserva, fondato sul presupposto differente dell’inclusione dell’area in zona “B” ed anche rispetto a questa viziato posto che anche in area di preriserva la realizzazione dell’impianto sarebbe stata contraria al regolamento. Inoltre, sebbene non siano disponibili le motivazioni della recente sentenza della Cassazione Penale, si può ben immaginare che essendo questa intervenuta successivamente alla Sentenza Parziale di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa che ha annullato l’annullamento regionale delle autorizzazioni, il Giudice Penale fondi il permanere delle esigenze cautelari proprio sulla disapplicazione delle autorizzazioni stesse in quanto illegittime per le richiamate violazioni. Sotto altro profilo, si sottolinea che lo studio Livreri/Zanforlin sul quale sono fondate le autorizzazioni, oltre ad essere sbagliato nelle modalità di calcolo muoveva dal presupposto che il MUOS avrebbe sostituito il sistema NRTF e Lf con conseguente dismissione del secondo.
Tale erronea affermazione è stata assunta come base da tutte le amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza dei servizi e, conseguentemente vizia l’operato anche di quelle amministrazioni.
Potrebbe ben immaginarsi che la Soprintendenza, nel valutare l’impatto paesistico abbia considerato lo smantellamento delle antenne 10 preesistenti che occupano una vasta area con grande impatto visivo come elemento di compensazione. Ante sotto tale profilo l’illegittimità delle autorizzazioni è palese oltre all’evidenza dei gravi errori sui calcoli, sui presupposti e sulle conclusioni che viziavano la relazione Livreri/Zanforlin, ammessi dagli stessi autori nel corso dell’audizione all’ARS del 5 febbraio 2013 e successivamente riscontrati e confermati dal Verificatore in primo grado.
Al riguardo si insiste, in via ancora subordinata, affinché l’incarico affidato al Collegio di Verificazione ove lo si volesse mantenere, riguardi in via preliminare la correttezza o la presenza di vizi nel procedimento di autorizzazione e nello studio prodromico dell’Università di Palermo (Livreri/Zanforlin). In tale ipotesi si insiste affinché sia modificata anche la composizione del Collegio di Verificazione.
Tale composizione, oltre a vedere la presenza di Ministri che appare non rispondente alle norme sulla verificazione essendo i Ministri i vertici politici e non tecnici del Ministero di riferimento ai quali è affidato il compito di attuare l’unità di indirizzo politico con le decisioni del plenum del Consiglio dei Ministri, non ha nel caso concreto nemmeno raggiunto l’obiettivo di consentire l’interdisciplinarietà richiesta da questo Collegio.
Infatti, i Ministri hanno nominato in loro sostituzione dei tecnici dei quali uno solo non ingegnere (un medico). Di conseguenza la verificazione, con la metodica non rispondente a quella indicata dal CGA, si sta svolgendo unicamente sulla valutazione del superamento dei limiti di legge in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.
Tale valutazione non risponde a quesiti fondamentali sull’impatto sulla salute, posto che la semplice valutazione di cui sopra nulla dice sui rischi per la salute della popolazione in un’area nella quale interagiscono vari fattori inquinanti. Si veda in proposito la relazione dell’ISS la quale conferma che l’area di Niscemi è interessata dai fumi del petrolchimico di Gela.
Al riguardo possono vedersi gli studi portati avanti dal Prof. Marinelli, ancora non definitivi, ma che già rilevano mutazioni nelle cellule esposte alle onde elettromagnetiche nelle adiacenze dell’impianto NRTF.
Allo stesso modo, rispetto all’area SIC sarebbe occorsa una valutazione puntuale dell’impatto dell’elettromagnetismo sulle specie protette individuate dal provvedimento istitutivo del SIC.
Valutazione che va fatta specie per specie e richiede la professionalità di un biologo. Infine va stigmatizzata l’incapacità dimostrata dal Collegio di Verificazione nell’attuale composizione di gestire il delicato ruolo affidatogli.
In particolare: non è stata seguita la metodologia indicata dal Collegio del CGA; non è stata tenuta la dovuta equidistanza fra le parti in causa, utilizzandosi misurazioni effettuate già in corso di giudizio da una delle parti in causa (ARPAS), adottandosi documentazione prodotta unilaterlamente dall’Ambasciata Statunitense pur dove non rispondente agli elaborati progettuali ufficiali e non consentendo l’accesso dei legali alle operazioni di verificazione con grave conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Con riserva di dedurre ulteriori difese non appena reso noto l’esito della relazione finale di verificazione, si insiste nelle difese tutte già spiegate in precedenza e sulle quali non v’è statuizione alcuna, confidando nel loro accoglimento; peraltro, data la complessità della materia trattata e la necessità di esame della verificazione, si chiede un rinvio del merito del presente giudizio di appello, subordinatamente alla sua sospensione.
Palermo, 25 gennaio 2016.
gli Avv. …………………………………………………….